Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.
Non è dovuto alcun compenso se:
gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
l’opera audiovisiva è:
1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un video musicale, una registrazione di un concerto, un’opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un’altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
2. un’opera d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a ),
3. un’opera orfana (art. 22b ).
Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
L’artista interprete di una prestazione contenuta in un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosca all’artista interprete, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.