Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:
osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d’autore disciplinate negli articoli 19–28 e riferisce sulle sue osservazioni;
funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.
Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l’organizzazione del servizio. Può prevedere che quest’ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l’interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d’autore lo esige.
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