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Commenti: Art. 42 | Omnilex
Law
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Art. 42
Art. 41
Art. 43
Art. 42
231.1
LDA
Federal Act
1 lug 1993
Fonte originale
Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:
sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;
hanno per scopo principale la gestione di diritti d’autore o di diritti di protezione affini;
sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;
concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;
offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;
lasciano presumere una gestione efficace ed economica.
Di norma è accordata l’autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.
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LDA · Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
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