Per l’utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protette, una società di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l’articolo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
l’utilizzazione su licenza non pregiudica la normale gestione di opere e prestazioni protette;
nel campo di applicazione della licenza, la società rappresenta un numero rilevante di titolari dei diritti.
Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1.
Le società di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facilmente accessibile e reperibile.
I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette.
Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 55‒60) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all’articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all’obbligo d’informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 52‒54).
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