Contro le decisioni dell’IPI e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 20051sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni:
i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell’effetto sospensivo nel singolo caso;
l’articolo 53 PA non è applicabile;
il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato;
di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l’articolo 57 capoverso 2 PA.3