Se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l’introduzione nel territorio doganale o l’asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, l’UDSC:
trattiene la merce; e
lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.
Se con la domanda d’intervento di cui all’articolo 76 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall’articolo 77hbis.
L’UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.
In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l’IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.