In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:
a.1una denominazione d’origine registrata o un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 16 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura (LAgr) oppure un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 50b della presente legge;
Nuovo testo giusta l’all. del DF del 19 mar. 2021 approva l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 742;FF 2020 5215). ↩
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