In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:
a.1una denominazione d’origine registrata o un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 16 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura (LAgr) oppure un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 50b della presente legge;
- una denominazione d’origine controllata protetta secondo l’articolo 63 LAgr o una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all’articolo 63 LAgr;
- un’indicazione di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 2 o un’indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente.