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Art. 27a

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale

In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

a.1una denominazione d’origine registrata o un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 16 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura (LAgr) oppure un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 50b della presente legge;

  1. una denominazione d’origine controllata protetta secondo l’articolo 63 LAgr o una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all’articolo 63 LAgr;
  2. un’indicazione di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 2 o un’indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. del DF del 19 mar. 2021 approva l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 742;FF 2020 5215).

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