Torna alla legge

Art. 27b

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale

La registrazione di un marchio geografico può essere chiesta:

  1. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica;
  2. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d’origine controllata, dall’autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo 63 LAgr1o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione vinicola estera;
  3. dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda, detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente.

Footnotes

  1. RS 910.1

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.