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Art. 50c

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale
  1. La registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall’Atto di Ginevra del 20 maggio 20151dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.
  2. L’IPI è l’autorità incaricata dell’applicazione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:
    1. la registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d );
    2. gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e ).

Footnotes

  1. RS 0.232.111.14

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