La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l’IPI:
dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica secondo l’articolo 16 LAgr1o l’articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica;
dal Cantone che tutela una denominazione d’origine controllata secondo l’articolo 63 LAgr;
dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2;
dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d’origine o un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto di Ginevra2, a condizione che tale denominazione d’origine o indicazione geografica non sia protetta in virtù dell’articolo 16 o 63 LAgr o dell’articolo 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.