In un’ordinanza, l’IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per:
- il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);
- l’esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);
- il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
- il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).