Torna alla legge

Art. 50f

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale

In un’ordinanza, l’IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per:

  1. il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);
  2. l’esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);
  3. il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
  4. il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.