Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi:
la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’Atto di Ginevra1;
la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi;
la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.
L’IPI decide d’ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
I terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.
Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l’articolo 17 dell’Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.
Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.
L’articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.