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Art. 17

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Se esiste un motivo di rifiuto giusta l’articolo 30 capoverso 2 lettere c–e LPM, l’IPI fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.
  2. Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio geografico, l’IPI consulta l’Ufficio federale dell’agricoltura. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola.
  3. Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

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