Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagata una tassa1per il proseguimento della procedura.
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo, ad eccezione dell’art. 56 cpv. 1. ↩
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