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Art. 37

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo:
    1. il depositante e il suo rappresentante;
    2. persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione;
    3. altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante.
  2. Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli atti relativi alle domande ritirate o respinte.
  3. Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque.
  4. Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3), l’IPI decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del marchio.
  5. Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

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