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Art. 38

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. L’IPI dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte.1
  2. Le informazioni sono limitate a:
    1. le indicazioni pubblicate in caso di registrazione del marchio;
    2. le indicazioni sui motivi del rifiuto di una domanda.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

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