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Art. 52

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:
    1. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l’articolo 30 capoverso 2 lettere a e c–e LPM e la revoca della registrazione giusta l’articolo 33 LPM;
    2. l’invalidazione sostituisce la cancellazione della registrazione giusta l’articolo 35 lettere c–e LPM.
  2. L’IPI non pubblica il rifiuto di protezione né l’invalidazione.

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