232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
Il presente capitolo regola l’uso delle indicazioni di provenienza:
per i prodotti ai sensi dell’articolo 48c LPM;
per i servizi ai sensi dell’articolo 49 LPM.
Per le derrate alimentari valgono l’ordinanza del 2 settembre 20151sull’utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari e gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza.