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Art. 52a

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Il presente capitolo regola l’uso delle indicazioni di provenienza:
    1. per i prodotti ai sensi dell’articolo 48c LPM;
    2. per i servizi ai sensi dell’articolo 49 LPM.
  2. Per le derrate alimentari valgono l’ordinanza del 2 settembre 20151sull’utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari e gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza.

Footnotes

  1. RS 232.112.1

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