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Art. 52e

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Sono considerati costi di produzione ai sensi dell’articolo 48c capoversi 1 e 2 LPM:
    1. i costi di ricerca e sviluppo;
    2. i costi delle materie;
    3. i costi di fabbricazione, compresi i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.
  2. I costi sostenuti dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione.

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