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Art. 52d

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio è vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l’applicazione dei criteri determinanti.
  2. È in particolare abusivo:
    1. impiegare diversi metodi di calcolo dei costi delle materie per definire il luogo di provenienza delle singole materie di un prodotto senza un motivo oggettivo; o
    2. avere una prestazione propria fornita in Svizzera così marginale da essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita all’estero, segnatamente se i costi sostenuti in Svizzera sono irrilevanti rispetto ai costi delle materie che è stato necessario procurarsi all’estero perché non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.

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