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Art. 52g

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione.
  2. I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono attribuiti ai costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.
  3. I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. L’importo attribuito equivale all’ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore.

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