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Art. 52h

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie.
  2. Sono costi diretti i costi delle materie direttamente attribuibili a un prodotto.
  3. Sono costi indiretti tutti i costi delle materie diversi da quelli di cui al capoverso 2, in particolare i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto.

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