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Art. 52n

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

I costi di produzione sostenuti all’estero possono essere convertiti in franchi svizzeri:

  1. al corso di cambio effettivamente applicato; o
  2. al corso di cambio medio applicato dall’azienda per le sue transazioni usuali.

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