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Art. 52m

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. I costi diretti di fabbricazione sono direttamente attribuiti ai costi di produzione del prodotto.
  2. I costi indiretti di fabbricazione sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

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