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Commenti: Art. 52m | Omnilex
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OPM · Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
Art. 52m
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232.111
OPM
Federal Council Ordinance
1 apr 1993
Fonte originale
I costi diretti di fabbricazione sono direttamente attribuiti ai costi di produzione del prodotto.
I costi indiretti di fabbricazione sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.
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