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Art. 52q

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. L’IPI decide in merito alla conformità della domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale alle esigenze previste nella LPM, nella presente ordinanza o nell’Atto di Ginevra e nel suo regolamento d’esecuzione.
  2. Se una domanda non soddisfa le esigenze o se le tasse prescritte non sono state pagate, l’IPI impartisce al richiedente un termine per correggere il difetto.
  3. Se il difetto non è corretto entro il termine impartito, la domanda è respinta. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

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