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Art. 52r

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all’articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da:
    1. una parte ai sensi della PA1;
    2. un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima di un’entità geografica cantonale o di una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.
  2. Esse devono essere presentate all’IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’Ufficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.
  3. Gli articoli 20 – 24 si applicano per analogia.
  4. L’IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.

Footnotes

  1. RS 172.021

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