232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all’articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da:
un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima di un’entità geografica cantonale o di una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.
Esse devono essere presentate all’IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’Ufficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.
Gli articoli 20 – 24 si applicano per analogia.
L’IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.