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Art. 53

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell’ordinanza del 23 dicembre 19711concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante.
  2. Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore.
  3. Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri.
  4. La Federazione dell’industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del produttore e tiene il corrispondente registro.
  5. I motivi d’esclusione giusta l’articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai contrassegni del produttore.

Footnotes

  1. RS 232.119

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