232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
L’UDSC conserva i campioni o modelli per un anno dal momento in cui comunica la ritenzione della merce al dichiarante, detentore o proprietario. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il dichiarante, detentore o proprietario a riprendere possesso dei campioni o modelli, oppure ad assumere i costi per l’ulteriore conservazione. Se il dichiarante, detentore o proprietario non ottempera all’invito o non fornisce una risposta entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni o modelli.
Invece di prelevare campioni o modelli, l’UDSC può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.
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