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Art. 56d

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Le autorità competenti per l’esecuzione dell’intervento sono autorizzate a trattare i seguenti dati, personali e concernenti persone giuridiche, delle persone coinvolte nell’introduzione nel territorio doganale o nell’asportazione dal territorio doganale di merce o nell’intervento, per gli scopi di cui agli articoli 70–72i LPM, soprattutto in relazione al trattamento di domande d’intervento, alla notifica di invii sospetti, alla ritenzione o alla distruzione di merce nonché al prelievo o invio di campioni e modelli:
    1. generalità del richiedente, del mittente, del dichiarante, del detentore o del proprietario della merce, segnatamente il cognome e il nome o la ditta e l’indirizzo;
    2. indicazioni e documenti relativi alle domande d’intervento di cui all’articolo 71 LPM;
    3. indicazioni e documenti relativi alla merce ritenuta secondo l’articolo 72 LPM;
    4. indicazioni e documenti relativi all’intervento, inclusi quelli relativi alla ritenzione e alla distruzione di merce nonché al prelievo e all’invio di campioni e modelli.
  2. Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, l’UDSC gli comunica i dati necessari di cui al capoverso 1.
  3. Le autorità competenti possono conservare i dati per il periodo necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo per cinque anni dopo la scadenza della durata di validità di una domanda d’intervento o dopo l’intervento.

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