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Art. 57

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 20071sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
  2. Se l’IPI è competente per l’esecuzione della procedura, le tasse sono rette dalla OTa‑IPI2.

Footnotes

  1. RS 631.035

  2. RS 232.148

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