Qualora con una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime di cui all’articolo 7a capoverso 3 risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi il fabbricante può presumere che sia ancora possibile effettuare il calcolo in base alla lista precedente ed etichettare le derrate alimentari di conseguenza. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
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