232.112.1OIPSDAFederal Council Ordinance1 gen 2017Fonte originale
Se, secondo le informazioni accessibili al pubblico di organizzazioni rappresentative, una materia prima non è disponibile in Svizzera in quantità sufficiente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo, il fabbricante può presumere che la si possa escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 4 LPM.
Si applicano le precisazioni seguenti:
Per materia prima s’intende un singolo prodotto naturale trasformato destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare.
Non sono considerate materie prime le componenti di derrate alimentari costituite da più prodotti naturali.
Non sono considerate requisiti tecnici le disposizioni sull’agricoltura biologica ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 lettera a e 15 capoverso 2 della legge del 29 aprile 19981sull’agricoltura.
Sono considerate disponibili in quantità sufficiente le materie prime di provenienza svizzera che si distinguono dalle materie prime estere soltanto per il fatto che in Svizzera sono disponibili a prezzi più elevati rispetto all’estero.
Per organizzazioni rappresentative ai sensi del capoverso 1 s’intendono le organizzazioni di categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare, le organizzazioni dei produttori dell’agricoltura e le associazioni del settore della trasformazione alimentare che sono rappresentative per una materia prima o per le derrate alimentari da essa ottenute.
Di comune intesa, le organizzazioni di cui al capoverso 1 rendono accessibili al pubblico le loro informazioni su una lista congiunta. Consultano le organizzazioni per la protezione dei consumatori prima di rendere tali informazioni accessibili al pubblico. Garantiscono che sia possibile tracciare le modifiche delle informazioni e risalire alle motivazioni delle modifiche.
Le informazioni accessibili al pubblico di cui al capoverso 1 sono aggiornate per ciascuna materia prima ogni due anni. Le variazioni della disponibilità di materie prime possono essere segnalate una volta all’anno da organizzazioni rappresentative dell’agricoltura. Successivamente le informazioni di cui al capoverso 1 sono aggiornate entro un anno al massimo. La procedura è retta dal capoverso 3.