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Art. 13

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l’ultimo giorno del termine di pagamento dell’emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.
  2. Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all’azienda.
  3. Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.

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