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Art. 14

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.
  2. Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l’iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro.
  3. Fino alla registrazione del trasferimento:
    1. i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto;
    2. possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.

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