1Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del brevetto giusta l’articolo 113 capoverso 11, se la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pubblicazione della menzione della decisione su un’opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005.
2Anche dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 1142e 1163sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all’articolo 1124o rese accessibili al pubblico per il tramite dell’IPI o presentate all’IPI conformemente all’articolo 1135.
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