1Per cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 20161della presente legge la richiesta di proroga della validità di un certificato può essere depositata al più tardi sei mesi prima della scadenza del certificato.
2Per cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica la richiesta di rilascio di un certificato pediatrico può essere depositata al più tardi sei mesi prima della scadenza della durata massima del brevetto.
3Se l’omologazione (art. 9 LATer2) di un medicinale contenente un prodotto (art. 140n cpv. 1 frase introduttiva e 140t cpv. 1 frase introduttiva) è richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, non si applicano gli articoli 140n capoverso 1 lettera b e 140t capoverso 1 lettera b.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19563
Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1,
105 cpv. 3: 1° ottobre 19594
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