Se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 86b capoverso** 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l’UDSC:
trattiene la merce; e
lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.
Se con la domanda d’intervento di cui all’articolo 86b capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall’articolo 86l .
L’UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.
In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l’IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.
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