Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale o l’asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’UDSC di negare lo svincolo della merce.
Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta:
secondo la procedura ordinaria (art. 86f –86k ); o
secondo la procedura semplificata (art. 86l ), se si tratta di un piccolo invio.
Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.
La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 86c capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell’invio.
Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l’UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.
L’UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.
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