235.11OPDaFederal Council Ordinance1 set 2023Fonte originale
L’organo federale ha i seguenti obblighi nei confronti del consulente per la protezione dei dati:
gli concede l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali che gli sono necessari all’adempimento dei suoi compiti;
provvede affinché sia informato su qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.
Pubblica i dati di contatto del consulente della protezione dei dati in Internet e li comunica all’IFPDT.
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