235.11OPDaFederal Council Ordinance1 set 2023Fonte originale
L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto.
La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento.
L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento.
L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto.
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