235.11OPDaFederal Council Ordinance1 set 2023Fonte originale
Prima di consultare le unità amministrative interessate, l’organo federale competente per il sistema pilota illustra come s’intende garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35 LPD e invita l’IFPDT a presentare un parere.
L’IFPDT presenta un parere sul rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 35 LPD. A tal fine, l’organo federale gli mette a disposizione tutti i documenti necessari, in particolare:
una descrizione generale del sistema pilota;
un rapporto attestante che l’adempimento dei compiti legali necessita un trattamento secondo l’articolo 34 capoverso 2 LPD e che una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale è imprescindibile;
una descrizione dell’organizzazione interna e delle procedure di trattamento e di controllo dei dati;
una descrizione dei provvedimenti di sicurezza e di protezione dei dati;
un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto normativo;
la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.
L’IFPDT può esigere altri documenti e procedere a verifiche complementari.
L’organo federale informa l’IFPDT di ogni modifica importante che concerne il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 35 LPD. Se necessario, l’IFPDT presenta nuovamente un parere.
Il parere dell’IFPDT è allegato alla proposta al Consiglio federale.
Il trattamento automatizzato dei dati è disciplinato in un’ordinanza.
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