L’IFPDT invita l’Ufficio federale della cibersicurezza a prendere posizione prima di ordinare a un organo federale di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 8 LPD.
Footnotes
Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 7 mar. 2025 sulla cibersicurezza, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 169). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.