235.11OPDaFederal Council Ordinance1 set 2023Fonte originale
L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:
trattano dati personali degni di particolare protezione;
effettuano una profilazione;
trattano dati personali ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 lettera c LPD;
concedono l’accesso a dati personali a Cantoni, autorità estere, organizzazioni internazionali o privati;
connettono tra loro raccolte di dati; o
gestiscono insieme ad altri organi federali un sistema d’informazione o raccolte di dati.
Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati.
L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati.
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