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Art. 26a

241LCSlFederal Act1 mar 1988Fonte originale
  1. Se un nome di dominio o un numero di telefono è stato utilizzato per commettere un atto punibile secondo l’articolo 23 in combinato disposto con l’articolo 3 o secondo l’articolo 24, e se è necessario per impedire nuove infrazioni, il pubblico ministero o il giudice può, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordinare le misure seguenti:
    1. la revoca del nome di dominio di secondo livello subordinato a un dominio Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
    2. la revoca o il blocco del numero di telefono di servizi su rete fissa o di servizi di telecomunicazione mobile.
  2. L’autorità che dirige il procedimento può ordinare il blocco provvisorio del nome di dominio o del numero di telefono sino al termine del procedimento penale.

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