Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.2
Footnotes
Nuova espr. giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909;FF 2009 5337). ↩
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