Torna alla legge

Art. 27

241LCSlFederal Act1 mar 1988Fonte originale
  1. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
  2. Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.2

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 5 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909;FF 2009 5337).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.