L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27 capoverso 1, 961, 97 capoverso 2 e 1222della Costituzione
federale3;4
viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi
internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 19945,
decreta: