In caso di contestazione, l’ufficio procederà a stregua dell’articolo 107 capoverso 5 della LEF. Ove si tratti di un diritto iscritto nel registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall’iscrizione, la parte di attore incomberà a colui che chiede la modificazione o la cancellazione di questo diritto.