281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Non pervenendo a ripartire gli oneri dell’intero immobile e, se del caso, il debito solidale, e non pervenendo a sciogliere il rapporto di comproprietà, si provvederà all’incanto della sola quota pignorata, previa pubblicazione (art. 73a cpv. 1), e avviso agli interessati a norma dell’articolo 30 capoversi 2 a 4 e 73b capoverso 2. La diffida prevista dagli articoli 29 capoversi 2 e 3 e dall’articolo 73a capoverso 2 non deve essere ripetuta. La realizzazione forzata dell’intero fondo non è possibile senza il consenso di tutti gli interessati, riservato il caso previsto dall’articolo 106a .
Se, prima dell’incanto della quota, dovesse essere promossa un’esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare avente per oggetto l’intero fondo (art. 106a ), la precedenza deve essere data a quest’ultima esecuzione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.