281.42RFFLegislation The Federal Courts1 gen 1921Fonte originale
Le condizioni di incanto di una quota di comproprietà devono indicare, oltre al debitore e al creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 45 cpv. 1, inizio), le persone che, unitamente al debitore rivestono la qualità di comproprietari.
Se, a dipendenza del fallimento delle trattative previste all’articolo 73e deve essere realizzata una quota di un fondo gravato nel suo insieme da un diritto di pegno immobiliare, le condizioni di incanto dovranno precisare che l’aggiudicatario succederà integralmente al debitore per quanto concerne i diritti di pegno che secondo l’elenco-oneri cresciuto in giudicato, gravano l’intero fondo e i crediti in tal modo garantiti, senza che questi oneri siano imputati sul prezzo di vendita. Resta riservato il caso in cui il creditore dichiara di voler tenere obbligato il primo debitore (art. 832 cpv. 2 CC1e art. 135 cpv. 1 per. 2 LEF).
Le disposizioni dell’articolo 51 sui diritti di prelazione convenzionali iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia ai diritti di prelazione fondati sull’articolo 712c CC.