Non è punibile né secondo l’articolo 179biscapoverso 1 né secondo l’articolo 179tercapoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:
registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
Le registrazioni secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate esclusivamente per l’assunzione delle prove.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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